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05-09-2017

TERRE E ROCCE DA SCAVO: NUOVA NORMATIVA

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Il 22 agosto 2017 è entrato in vigore il D.P.R. 120 del 13/06/2017, regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.

 

A distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del DPR n. 120/2017, la Regione del Veneto ha emanato, ad uso degli operatori interessati, la circolare 21 agosto 2017 prot. 353596 che ha per oggetto: Nuova normativa in materia di TRS DPR 120/2017 “Primo indirizzi orientativi”.

 

Il documento esplicita nella parte finale, “Indirizzi operativi”, sulle modalità per la compilazione e l'invio della dichiarazione ad ARPAV relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 120/2017, nei due casi possibili:

 

- utilizzo del materiale di scavo al di fuori del cantiere di produzione - circolare n. 353596 del 21 agosto 2017;

 

- riutilizzo del materiale nello stesso sito di produzione - circolare n. 127310 del 25 marzo 2014.

 

Le differenze sostanziali dal punto di vista operativo rispetto alla normativa precedente, recita la circolare regionale, per le opere non soggette a VIA/AIA, riguardano i seguenti aspetti:

 

- la trasmissione della documentazione va fatta oltre che ad ARPAV anche al comune del luogo di produzione 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo;

 

- la modulistica da utilizzare per la dichiarazione (Allegati 6 e 8) è modificata ed integra alcune informazioni rispetto a quella già in vigore in Regione; in via temporanea e vista la corrispondenza dei contenuti della modulistica precedentemente in uso (Modello 1 e 2), fino ad avvenuto aggiornamento dell’applicativo web gestito da ARPAV alle nuove disposizioni normative, per la predisposizione delle dichiarazioni potrà essere ancora utilizzata la modulistica regionale;


- la modifica sostanziale della dichiarazione ai sensi dell’art. 4 andrà inviata 15 giorni prima della gestione delle terre e rocce da scavo; nel caso in cui la modifica riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo può essere effettuata al massimo due volte;

 

- riutilizzo in sito: la norma prevede obbligatoriamente la verifica della non contaminazione ai sensi dell’allegato 4 quindi in maniera analoga al caso del riutilizzo fuori sito; non è prevista modulistica specifica e quindi si continua ad utilizzare quella già in vigore in regione Veneto; il non accertamento dell’idoneità del materiale comporta la gestione delle terre come rifiuti (art. 24, c.6);

 

- applicativo web - le dichiarazioni, per essere pienamente rispondenti a quanto richiesto dalla normativa, devono essere compilate utilizzando l'applicativo web dedicato - effettuato l'accesso, è necessario registrarsi, procedere con la compilazione della scheda ed infine confermare e stampare (su file o su carta) la dichiarazione;

 

- le dichiarazioni devono essere inviati all'indirizzo terrerocce@pec.arpav.it e agli indirizzi PEC dei comuni di competenza. I moduli devono essere inviati in formato file pdf firmato digitalmente o stampato e firmato su carta e poi scansionato;

 

- completo riutilizzo dei materiali di scavo nello stesso sito di produzione - il modello di autocertificazione deve essere inviato solamente all’indirizzo PEC del comune in cui ricade il sito di produzione.

 

Infine si fa presente che ARPAV ha pubblicato nel sito http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/faq-su-terre-e-rocce-da-scavo#1 le FAQ su Terre e rocce da scavo.

 

 

Allegati:

- D.P.R. 120/2017;

- circolare della Regione Veneto n. 353596 del 21/08/2017.

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