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28-03-2020

DECRETO “CURA ITALIA” (D.L. 17 MARZO 2020 N.18): IL PRIMO SOSTEGNO A IMPRESE E CITTADINI

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La Confartigianato Imprese Veneto Orientale, in merito ai primi provvedimenti assunti dal Governo a sostegno delle imprese e dei cittadini, già anticipati dai mass media nei giorni scorsi, ne illustradi seguito i contenuti con una sintesi che interessa la materia fiscale e contributiva, nonché gli ammortizzatori sociali. Si fa presente che alcuni provvedimenti necessitano di circolari interpretative e applicative. Inoltre, sono stati richiesti da Confartigianato ulteriori interventi a sostegno delle imprese ritenendo che quelli sinora adottati siano assolutamente insufficienti a fronteggiare una situazione di straordinaria gravità sul piano economico. Pertanto, anche nei prossimi giorni la Confartigianato Imprese aggiornerà le imprese associate man mano che verranno adottati nuovi provvedimenti dal Governo.     

MISURE FISCALI E ASSISTENZIALI (a cura dell’Ufficio Fiscale tel. 0421 284935)

Con il decreto “Cura Italia” sono state introdotte alcune misure di carattere fiscale e assistenziale, strettamente collegate al mondo del lavoro, che andremo di seguito brevemente a delineare.

Premio ai lavoratori che nel mese di marzo hanno prestato attività lavorativa presso la sede aziendale: al fine di garantire la continuità delle attività produttive è stato istituito un premio, esentasse, per tutti i lavoratori dipendenti, con reddito da lavoro dipendente nell’ anno precedente non superiore a € 40.000, dell’importo di € 100,00 da rapportare al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti dal lavoratore presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020. In tale conteggio non devono essere ricompresi i periodi di malattia o di permessi ex l. 104, ma solo i giorni di effettiva presenza in sede del lavoratore.  L’erogazione di tale premio dovrà avvenire direttamente da parte del datore di lavoro con la retribuzione del mese di aprile o comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.  Il datore di lavoro recupererà l’importo erogato con l’istituto della compensazione in F24. 

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro: al fine di incentivare le operazioni di sanificazione degli ambienti di lavoro, resesi necessariamente frequenti alla luce dei protocolli di sicurezza adottati, viene riconosciuto un credito d’imposto nella misura del 50% delle spese di sanificazione sostenute nel 2020 fino ad un massimo di € 20.000. Le modalità operative per ottenere il predetto credito d’imposta verranno delineate dal Ministero dell’Economia entro 60 gg da oggi data di entrata in vigore del decreto. 

Donazioni in natura e in denaro per il sostegno al contrasto della diffusione del Coronavirus: tutte le erogazioni, in denaro o in natura, effettuate dalle imprese a istituzioni, enti o fondazioni impegnate nel contrasto alla diffusione del Covid-19, sono interamente deducibili ai sensi dell’art. 27 della l. 133/1999.  

Contributi alle imprese per la sicurezza sul posto di lavoro: sono stati stanziati 50 milioni di euro che Invitalia provvederà ad erogare alle imprese per l’acquisto di DPI collegati all’emergenza coronavirus. Seppur non specificati nel testo, si ritiene che i DPI a cui si fa riferimento siano quelli di recente introduzione per il contrasto al contagio del virus (gel disinfettanti, mascherine, guanti, etc.)

Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19: il neocostituito fondo, per cui sono stati stanziati 300 milioni di euro, è volto a sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, sospeso o ridotto la propria attività lavorativa in ragione dell’emergenza Coronavirus. Le modalità di accesso e di attribuzione di tale indennità verranno individuate, tramite decreto de Ministero del Lavoro nei prossimi 30 giorni. 

Sospensione collocazione obbligatoria: sono sospesi per due mesi gli obblighi relativi alle assunzioni dei lavoratori delle categorie protette di cui all’art. 7 della legge 68/1999.  Numerose anche le misure relative agli adempimenti fiscali, contributivi e amministrativi delle imprese e all’attività degli enti impositori volte ad agevolare lo svolgimento dell’attività d’impresa in questo periodo d’emergenza, nonostante vi siano delle sostanziali differenze basate sulla capacità economica dei soggetti. 

Indennità per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, liberi professionisti e co.co.co.: ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta per il mese di marzo 2020 un’indennità pari ad € 600,00 che verrà erogata dall’INPS, previa domanda. Tale indennità non è prevista per i professionisti iscritti per legge a casse previdenziali private quali ad esempio avvocati, architetti, etc…

Credito d’imposta per botteghe e negozi: ai soggetti esercenti attività d’impresa viene riconosciuto un credito d’imposta per l’anno 2020, pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di Marzo 2020, di immobili della categoria catastale C/1. Il codice tributo per l’utilizzo in compensazione è 6914.

Rimessione in termini per i versamenti scadenti il 16 marzo: il Governo ha concesso la proroga, dal 16/03/2020 al 20/03/2020, dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria. 

Sospensione di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi e del versamento, compreso il versamento delle ritenute per alcuni settori:  la totale sospensione fino al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti fiscali e contributivi, inizialmente prevista per le attività del solo settore turistico-alberghiero, è stata estesa ad altri soggetti  specificatamente individuati dall’art 61 del decreto e operanti negli ambiti dello sport (società sportive, palestre, etc.), dell’intrattenimento (teatri, cinema, discoteche, parchi divertimento, etc.), dei concorsi a premi (lotto, scommesse, etc.), dell’organizzazione eventi (corsi, fiere, eventi ludici, etc.), ristorazione (ristoranti, pub, bar, etc.), della cultura (biblioteche, musei, etc.), dell’istruzione (asili nido, autoscuole, etc.), dell’assistenza sociale (residenze per anziani e disabili), della gestione delle stazioni (autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime e aeroportuali), dei servizi di trasporto (terrestre, aereo, marittimo, a fune, etc.), del noleggio mezzi di trasporto (terrestri, marittimi, aerei), noleggio attrezzature e delle guide turistiche.  I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o tramite il pagamento dilazionato in n. 5 rate. 

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi: sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti sono effettuati entro il 30 Giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Tra gli adempimenti in parola rientrano l’invio telematico della dichiarazione annuale iva e della liquidazione periodica iva relativa al primo trimestre 2020. Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nell’anno 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di uguale importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Esonero ritenute d’acconto per soggetti con ricavi o compensi inferiori: in particolare, il Decreto prevede che i compensi percepiti dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. Non possono beneficiare della disposizione in esame i percettori che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente. Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Sospensione dei termini di accertamento: le attività di accertamento, riscossione, liquidazione, controllo e contenzioso di tutti gli enti impositori, di qualsiasi livello e grado, è sospesa dal 08.03.2020 al 31.05.2020.  In merito al contenzioso si precisa che sono sospese tutte le udienze innanzi alle Commissioni Tributarie e i relativi termini, sino al 15.04.2020. A fronte di tale sospensione il Governo ha altresì prorogato l’usuale termine prescrizionale per l’accertamento dei crediti tributari di due anni ulteriori rispetto ai cinque anni ordinari, pertanto la prescrizione per gli eventuali crediti tributari relativo all’anno 2015 decorrerà dal giorno successivo al 31.12.2022.

Sospensione dell’attività dell’Agenzia delle Entrate Riscossione: il Governo ha altresì decretato la totale sospensione dell’attività dell’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 08.03.2020 al 31.05.2020.  In particolare sono sospesi i termini dei versamenti relativi a tutte le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché agli avvisi di addebito degli enti previdenziali. I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020. Sono altresì posticipati al 31.05.2020 i versamenti relativi alla cd rottamazione ter (rata scaduta il 28.02.2020) e rata del cd. saldo e stralcio (scadenza 31.03.2020).

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società: in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o allediverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusuradell’esercizio.

Certificazione unica: da ultimo preme sottolineare che il decreto cd. Cura Italia non interviene sui termini legati alla l’invio della Certificazione Unica in scadenza il 31 marzo. Tale termine deve pertanto ritenersi invariato.

AMMORTIZZATORI SOCIALI (a cura dell’Ufficio Tenuta Libri Paga tel. 0421 284921)

Con il decreto legge 18/2020 le procedure per l’attivazione degli ammortizzatori sociali sono state semplificate e ha stabilito che la cassa in deroga opererà solo in via residuale per chi non ha ordinariamente accesso ad altri ammortizzatori, la stragrande maggioranza delle imprese quindi fruiranno di FSBA, FIS, Cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione straordinaria. In breve descriviamo le varie tipologie di ammortizzatori sociali:

Imprese artigiane FSBA: le aziende iscritte all'albo imprese artigiane presso la CCIAA, che versano dal 2017 il contributo mensile al Fondo di solidarietà bilaterale artigiano FSBA, hanno diritto ad usufruire di 20 settimane aggiuntive (100 giornate lavorative su base aziendale) dell'ammortizzatore sociale corrisposto direttamente dal fondo per la motivazione specifica di COVID 19. Sarà necessario attivare la procedura, anche retroattivamente ma comunque non prima del 26 febbraio scorso, attraverso l'Associazione o il consulente del lavoro notificando la richiesta alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e ad una associazione di categoria, seguirà la firma dell'accordo sindacale, ovviamente anche per comunicazione a distanza, seguirà entro 30 giorni, l'invio telematico attraverso il portale dell'EBAV della domanda. I dipendenti, attraverso le organizzazioni sindacali dovranno compilare e consegnare, sempre a distanza, il modello D06 con i riferimenti bancari IBAN, dove saranno accreditati gli importi dell'indennità riconosciuta, pari all'80% della retribuzione lorda, con un massimale di circa 1.200 euro mensili, riproporzionati alle ore di effettiva assenza dal lavoro.

Cassa Integrazione in deroga: imprese che non hanno normalmente diritto ad ammortizzatori sociali (sotto i 5 dipendenti, o sopra i 5 che non hanno diritto al FIS o non corrispondono il relativo contributo): per tutti questi è stata prevista, su base regionale, la cassa integrazione in deroga; è richiesta una procedura di consultazione sindacale che naturalmente avverrà attraverso mezzi di comunicazione a distanza. Basterà richiamare la causale COVID 19 nella predisposizione della domanda che potrà essere inoltrata dal consulente del lavoro secondo le modalità ordinarie. Le provvidenze di questa tipologia di ammortizzatore, così come per le altre che di seguito analizzeremo, saranno retroattive sin dal momento in cui inizio delle sospensioni dal lavoro causate dall’emergenza COVID. La durata dell’ammortizzatore è fissata in 9 settimane. E' riservata ai dipendenti assunti al 23/02/20. Per i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti non è prevista alcuna procedura di consultazione sindacale, siamo in attesa comunque di una imminente circolare esplicativa da parte di INPS.

Cassa Integrazione Ordinaria: imprese che hanno ordinariamente diritto alla cassa integrazione ordinaria e/o al fondo di integrazione salariale (imprese industriali edili (CIGO), commerciali e terziario dai 5 ai 50 dipendenti (FIS), tranne società cooperative): tali imprese potranno accedere per un periodo di 9 settimane a questi ammortizzatori mediante l’invio della sola domanda secondo le normali modalità operative, anche in questo caso con la causale COVID 19. E’ prevista una procedura sindacale semplificata per la consultazione e l’esame congiunto che dovranno essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.  Le 9 settimane non entreranno nel contatore delle 52 settimane relativo al biennio mobile. E’ previsto il pagamento diretto da parte dell’Inps, senza particolari formalità. Non è prevista alcuna anzianità contributiva minima, la misura è diretta a tutti i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Licenziamenti: una disposizione invero molto peculiare è quella di cui all’art. 46 rubricata sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti. Contrariamente a quanto fa pensare il titolo della rubrica, l’articolo anziché sospendere le procedure di impugnazione, sospende la procedure di licenziamento, tout court, siano essere collettive ex l. 223/1991 o individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. l. 604/1966, per 60 giorni a decorrere dall’entrata in vigore di questo decreto. La norma opera per tutte le imprese indipendentemente dal numero di dipendenti occupato.

CONGEDO SPECIALE E BONUS BABY SITTING: il decreto 18/2020 ha previsto uno speciale congedo per i genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato, quelli iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, fruibile dal 5.3.2020 in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il congedo, con durata massima di 15 giorni, è previsto per i figli di età non superiore ai 12 anni. L’indennità è determinata al 50% della retribuzione, i periodi sono coperti da contribuzione figurativa

• per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, per ciascuna giornata indennizzabile, di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità;

• per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), per ciascuna giornata indennizzabile, della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla Legge, a seconda della tipologia del lavoro autonomo svolto (artigiani 50% di circa 42 euro).

La fruizione del congedo è alternativa tra i genitori: la madre o il padre ne potranno fruire solo se l'altro genitore non sia beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non sia disoccupato o non lavoratore. Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’art. 24 del DL il limite di età di 12 anni non opera in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. In alternativa al congedo speciale è prevista la possibilità di godere di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro (1.000 euro per il settore sanitario), erogato attraverso voucher, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui sopra.

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi.

I dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, godono invece del diritto di astenersi dall'attività lavorativa:

• senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa;

• con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

ESTENSIONE DEI PERMESSI 104:  è diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, di fruire di 3 giorni di permesso al mese, da fruire anche frazionatamente, per prestare assistenza a familiare in condizione di handicap grave, tale diritto spetta anche al lavoratore dipendente per far fronte alle necessità connesse al proprio status di portatore di handicap grave, L 18/2020 ha previsto un incremento di ulteriori complessivi 12 giorni di permesso fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 

QUARANTENA EQUIPARATA ALLA MALATTIA: art. 26 del DL 18/2020 prevede l'equiparazione della quarantena alla malattia. Per il lavoratore del settore privato infatti, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuto a COVID 19 viene gestito come malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e, inoltre non è computabile ai fini del comporto. In questo caso, il medico curante redige il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena.

 

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO ORIENTALE

La Direzione – Dott. Umberto Pizzinato