NEWS Scheda

09-07-2020

Superbonus 110%

[]

Prosegue l’esame dell’Aula della Camera al disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio (DL 34/2020). Il testo definitivo, vista la scadenza prevista per il 18 luglio, si sta consolidando.
Con gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio, viene riscritto il testo della norma relativa alle nuove detrazioni potenziate al 110% per efficienza energetica e riduzione del rischio sismico che conterrà delle interessanti novità.

Da un lato si amplia infatti la portata del Superbonus, includendo anche le seconde case e le demolizioni con ricostruzione di pari volume, dall’altro i tetti di spesa, purtroppo, diminuiscono. Nonostante la misura sia in vigore già dal 1° luglio, perché siano pienamente operativi il Superbonus e la relativa cessione del credito, imprese e contribuenti dovranno attendere l’emanazione dei decreti attuativi del Mise e le indicazioni operative delle Agenzie delle Entrate.

Con la nuova formulazione dell’articolo 119, il Superbonus consentirà di detrarre il 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 e sarà riconosciuto per interventi di: isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (i materiali isolanti dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi); sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nei condomini e nelle abitazioni unifamiliari (pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici); riduzione del rischio sismico. Inoltre, la sostituzione di infissi, e tutti gli altri lavori di efficientamento energetico attualmente agevolabili in base all’articolo 14 del Dl 63 del 2013, se realizzati congiuntamente agli interventi considerati “trainanti” sopra descritti, beneficeranno dell’agevolazione al 110% nei limiti di spesa previsti.
Gli interventi di efficientamento energetico dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi
energetiche dell’edificio o, qualora ciò non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Con le modifiche intervenute alla Camera, il beneficio è stato esteso anche alle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero alle villette a schiera.
I contribuenti persone fisiche potranno utilizzare l’agevolazione per interventi su massimo due unità immobiliari, dunque anche per le seconde case, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Le disposizioni del Dl Rilancio non si applicano agli immobili di lusso appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Una novità riguarda la rimodulazione dei massimali per i cappotti termici: 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti che dispongano di uno o più accessi dall’esterno; 40mila euro moltiplicati per ciascuna unità immobiliare che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 30mila euro moltiplicati per ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Invece, per gli impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica, l’ammontare complessivo delle spese non potrà superare i 48mila euro con un limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale.

Per gli edifici destinati all’edilizia sociale (ex IACP) il Superbonus per la riqualificazione energetica, anziché il 31 dicembre 2021, scadrà il 30 giugno 2022. E questo può essere interpretato come un primo passo per una proroga più generale.

A conclusione dell’iter parlamentare e alla luce dei prossimi decreti attuativi e circolari esplicative possiamo aspettarci un buon incremento dell’operatività delle imprese del settore delle costruzioni. Un’occasione da cogliere, ma con una certa dose di prudenza considerata la potenziale complessità che il beneficio potrà avere in fase di avvio.
Con uno sforzo maggiore, si sarebbe forse potuta svincolare la detrazione del beneficio fiscale ad un numero di anni prestabilito (5) e legarlo alla disponibilità annuale del contribuente; allo stesso modo, si sarebbero potuti diversificare i tetti di spesa in base alle zone climatiche e incrementarli per chi ottenesse un salto di classe superiore alle due.
Altra fattore importante da riesaminare sarebbe la congruità dei prezzi unitari: così come prevista ora potrebbe essere oggetto di incertezze (cosa di cui non abbiamo bisogno) e contenziosi (ancora meno), si sarebbe probabilmente potuto legarla ad un indice oggettivo tipo la superficie o il volume dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento.

Vi terremo, pertanto, costantemente aggiornati sugli sviluppi legati all’iter di approvazione del Dl e delle circolari esplicative che dovessero trovare la luce nelle prossime settimane.

Il Presidente
Siro Martin