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09-08-2022

Decreto Ucraina: credito d’imposta imprese non energivore e non gasivore


Il Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21 (Decreto Ucraina) ha riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta del 15% a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata e utilizzata durante il secondo trimestre 2022 (dal 1° aprile al 30 giugno).

Il contributo è a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia.

Le imprese non energivore possono beneficiare del credito d’imposta a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del prezzo dello stesso periodo dell’anno 2019. Il calcolo include:

- i costi sostenuti per l’energia elettrica, incluse le perdite di rete;

- il dispacciamento, inclusi i corrispettivi inerenti alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità;

- la commercializzazione.

 

Come utilizzare il credito d’imposta energia: compensazione e cessione

Il credito d’imposta energia può essere utilizzato in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022 tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo è 6963 per il secondo trimestre riferito alle imprese non energivore.

Per la compensazione del credito d’imposta energia relativo al secondo trimestre 2022 non sono previsti i limiti applicati ai crediti d’imposta agevolativi. Il credito può essere compensato anche per importi superiori a 5.000 euro annui, senza l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Il credito d’imposta energia è cumulabile con altre agevolazioni fiscali e non fiscali che hanno ad oggetto gli stessi costi a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

Cessione credito d’imposta energia: come funziona

L’art. 15 del Decreto Sostegni-ter e l’art. 4 del Decreto Energia definiscono le modalità con cui è possibile utilizzare il credito d’imposta energia per le imprese energivore; l’art. 3 del Decreto Ucraina stabilisce i medesimi criteri per le imprese non energivore. La cessione credito d’imposta è alternativa alla fruizione diretta.

 

I crediti sono cedibili entro il 31 dicembre 2022. Le imprese beneficiarie li possono cedere solo per intero a istituti di credito e intermediari finanziari senza ulteriori cessioni; ciò vuol dire che se parte dei crediti sono compensati mediante F24 non è possibile ricorrere alla cedibilità della quota restante di credito.

Credito d’imposta imprese non energivore: come cederlo

Per fare in modo che la cedibilità dei crediti d’imposta sia uniformata a quanto indicato nella legge 17 luglio 2020 n. 77 (Superbonus e Bonus) è possibile effettuare due ulteriori cessioni a seguito della prima; questa condizione è attuabile solo a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo del testo unico di cui sopra;

- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia come da Decreto Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005.

La cessione del credito d’imposta comporta la richiesta del visto di conformità da parte delle imprese beneficiarie; questo riguarda i dati relativi alla documentazione necessaria ad attestare che sussistono i presupposti per l’ottenimento del credito d’imposta.

Il credito d’imposta energia è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con cui ne avrebbe usufruito l’impresa cedente e con gli stessi termini temporali, quindi entro il 31 dicembre 2022.

 

credito d’imposta imprese non gasivore

 

A parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, il decreto Ucraina riconosce, a favore delle imprese non gasivore un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Le imprese possono usufruire di tale contributo qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Inoltre, si precisa che:

- il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione;

- non concorre alla formazione del reddito d’impresa ne alla base imponibile dell’IRAP;

- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non determini il superamento del costo sostenuto;

- il codice tributo è “6964”;

- Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022 tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.