NEWS Scheda

28-06-2023

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI PUBBLICHE. OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE (L. 124/2017): ATTENZIONE SCADENZA 30 GIUGNO


Gli obblighi di pubblicità e trasparenza riguardano le “sovvenzioni, i sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, effettivamente erogati. L’obbligo di pubblicazione sul sito internet dell’azienda scatta qualora l’importo totale delle citate somme incassate (criterio di cassa) è pari o superi nell’anno 2022 l’importo di € 10.000,00. La norma, con particolare il riferimento agli atti “non aventi carattere generale”, porta ad escludere dall’obbligo i vantaggi economici ricevuti sulla base di un regime generale (quali, ad esempio, agevolazioni fiscali o contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni) e a limitare l’ambito di applicazione ai rapporti bilaterali - peraltro privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria - tra soggetto pubblico, o comunque riconducibile alla sfera pubblica, e impresa.

Le società di capitali che pubblicano nella Nota Integrativa al Bilancio in forma estesa tali informazioni, adempiono già all’obbligo di pubblicità.

Tutti gli altri soggetti (che non sono tenuti alla redazione della Nota Integrativa o che redigono il bilancio in forma abbreviata ancorché siano tenute a predisporre la nota integrativa, seppur ridotta) assolvono all’obbligo di pubblicità mediante pubblicazione delle informazioni sui propri siti Internet o portali digitali, in mancanza, sui portali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno per le erogazioni incassate nell’anno precedente.

I dati da indicare in forma sintetica e schematica sono i seguenti:

-Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente

-Denominazione del soggetto erogante

-Somma incassata di ogni singolo rapporto giuridico

-Data dell’incasso

-Causale

Le somme erogate che risultano già pubblicate nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato sono esonerate dall’obbligo di pubblicazione a condizione che si dichiari l’esistenza delle stesse, poichè l’obbligo di pubblicazione risulta già assolto essendo gli aiuti ricevuti pubblicati nel suddetto Registro Nazionale Aiuti di Stato. A tal fine è possibile indicare nel proprio sito una frase tipo:

”obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE xxx (codice fiscale dell’azienda)

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

 

E’ previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono. 

L’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti (con un minimo di € 2.000,00), nonché (decorsi inutilmente 90 giorni senza che il trasgressore abbia adempiuto) la restituzione del beneficio.

 

 

AREA PROMOZIONE E SVILUPPO D’IMPRESA

Ufficio Categorie – Marcello Zorzetti