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01-10-2012

Terre e rocce da scavo: pubblicato il regolamento d'utilizzo

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E' stato pubblicato sulla G.U. il Regolamento di utilizzo delle terre e rocce da scavo: si tratta del Decreto 10 agosto 2012 , n. 161, del MINISTERO DELL’ AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, recante la disciplina dell’ utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

Entrata in vigore del provvedimento: il 6/10/2012.

Il DM regola le condizioni per le quali i materiali da scavo derivanti da opere edili e di ingegneria civile come sbancamenti, fondazioni, perforazioni, ecc. (cfr. le definizioni in art. 1, comma 1) possono essere gestiti. In generale, tali materiali sono da considerarsi rifiuti tranne i casi e le condizioni – oggetto del DM in esame – in cui possono essere considerati come “sottoprodotti” e quindi, reimpiegati.

Se gestiti come rifiuti tali materiali soggiacciono – inevitabilmente - alla corrispondente disciplina ex parte IV d.lgs. 152/06 e destinati ad impianti di recupero o smaltimento; se qualificabili, viceversa, come sottoprodotti essi possono essere reimpiegati per nuove opere (rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, altre forme di ripristino ecc.).

Le condizioni affinché tali materiali siano definibili sottoprodotti (art. 4 comma 1) ricalcano quelle generali ex art. 184-bis D.lgs 152/06 ma vengono, qui, rese più specifiche e particolarmente stringenti. Esse sono:
1. Provenienza da un’opera la cui finalità non è la produzione di detto materiale
2. Essere utilizzati - senza ulteriori trattamenti - per scopi produttivi o riempimenti di cave secondo un cosiddetto Piano di Utilizzo (art. 5)
3. Mostrare requisiti di alta qualità ambientale, comprovabili da apposite analisi (allegato 4).        

Lo schema di procedura essenziale per gestire gli escavati è, in estrema sintesi, il seguente:
• L’impresa interessata – 90 giorni prima dell’utilizzazione del materiale – redige e presenta all’Autorità competente il Piano di Utilizzo
• L’autorità può chiedere entro 30 giorni integrazioni al Piano
• Entro 90 giorni l’Autorità approva il piano o lo rigetta
• Oltre i 90 giorni il proponente può gestire il materiale secondo i termini del Piano
• Il materiale cessa di essere sottoprodotto e va gestito come rifiuto se viene oltrepassato il termine temporale del Piano (art. 5, comma 7), in caso di violazione di obblighi (comma 8) o laddove siano venute meno le condizioni già citate - art. 4, comma 9
• è prevista una procedura di reimpiego in situazioni di emergenza (art. 6) nonché la possibilità di effettuare modifiche al piano (art. 8)
• Il proponente comunica il soggetto esecutore dei piano che deve garantire l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità attraverso il Documento di Trasporto (art.11 e allegato 6) e la Dichiarazione di avvenuto utilizzo (art. 12 e allegato 7).

La redazione del Piano di utilizzo di cui all’art. 5 ed all’allegato 5 costituisce l’adempimento “centrale”, che regola nel dettaglio la riutilizzazione del materiale suddetto. L’assolvimento di tale obbligo risulta particolarmente impegnativo giacché implica la redazione di una documentazione complessa ed articolata, basata su una serie di pratiche, caratterizzazioni, analisi chimiche, campionamenti, indagini di varia natura.

La messa a punto di un Piano di Utilizzo così concepito, cui si aggiungono stringenti adempimenti per la tracciabilità, è talmente onerosa dal punto di vista delle risorse umane, economiche e temporali da rendere proibitiva la sua implementazione a fronte di opere di media-piccola entità.

Queste saranno pertanto costrette a destinare i materiali di scavo a recupero o smaltimento come rifiuto a meno che non venga prontamente attuata la previsione di cui all’art. 266 comma 7 del d.lgs. 152/06 che fa riferimento alla emanazione di un DM recante le modalità di gestione semplificata delle terre e rocce provenienti da scavi fino a 6.000 mc.

In questo senso la Confartigianato, ha rappresentato con forza il problema al Ministero dell’Ambiente ed ha proposto al Governo un’ipotesi di procedura semplificata applicabile agli scavi di minore entità.

In allegato:
1 - D.M. 10/08/2012 n. 161 Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo

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