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28-11-2012

Dilavamento dei piazzali: Obbligo di adeguamento


Dilavamento dei piazzali

obbligo di adeguamento

RICORDIAMO CHE ENTRO IL 7 DICEMBRE PROSSIMO scade il termine entro cui deve essere presentato all’ente competente il PIANO DI ADEGUAMENTO alle disposizioni regionali previste dal Piano di Tutela della Acque (PTA: emesso dalla Regione Veneto a fine 2009), per gli scarichi esistenti nei piazzali esterni delle:

a.. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

b.. ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

c.. ACQUE DI LAVAGGIO.

Quanto previsto nel piano di adeguamento dovrà poi essere realizzato entro il 31/12/2015.

Di seguito riportiamo quanto previsto dalla norma.

Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio (art. 39 Allegato D del PTA).

 

Il Piano Tutela Acque dalla Regione Veneto prevede la gestione delle acque di dilavamento dei piazzali, quindi acque di lavaggio e acque meteoriche, in determinate situazioni. I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi, devono predisporre un piano di adeguamento entro il 07/12/2012 che deve garantire la realizzazione di quanto previsto entro il 31/12/2015.

 

Il Piano di adeguamento dovrà essere presentato all'ente competente per la tipologia di scarico (esempio lo scarico in pubblica fognatura è sotto la responsabilità dell'ente gestore).

La scadenza in esame riguarda

1) gli scarichi provenienti da:

a) piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 m2, a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;

b) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui all'allegato F, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5000 m2;

c) altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui all'allegato F, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;

d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente, di estensione superiore o uguale a 5000 m2;

e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti per autoveicoli;

 

2) Le seguenti attività (elencate nell'allegato F del Piano)

  • Attività energetiche
  • Impianti di produzione e trasformazione dei metalli.
  • Impianti di trattamento e rivestimento dei metalli.
  • Industria dei prodotti minerali
  • Industrie chimiche.
  • Impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi di rifiuti, centri di cernita di rifiuti.
  • Impianti di produzione di pneumatici.
  • Depositi di rottami.
  • Centri di raccolta dei veicoli fuori uso.
  • Impianti per la concia e/o tintura delle pelli e del cuoio.
  • Impianti destinati alla fabbricazione di pasta per carta, carta e cartoni.
  • Impianti per il trattamento di fibre tessili: operazioni di imbianchimento, mercerizzazione, stampa, tintura e finissaggio.
  • Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno.

Impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

  • Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 tonnellate all’anno.
  • Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico

nel caso in cui nei piazzali vi sia la presenza di:

a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici;

b) lavorazioni;

c) ogni altra attività o circostanza, che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente che non si esaurisce con le acque di prima pioggia.

La mancata presentazione del piano rende irregolare lo scarico in esame.

 ATTENZIONE!! Come più volte ricordato, anche al di fuori dei casi sopra indicati, sarà comunque necessario verificare la situazione della propria azienda in relazione all’autorizzazione degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio, in relazione alle disposizioni dell’art. 39 dell’Allegato D del PTA.

Allegati:

allegato F

estratto del PTA art.39

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