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02-02-2015

ACCISE: ATTENZIONE ALLE SANZIONI

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L’utilizzo in compensazione degli importi spettanti per le accise del gasolio per autotrazione (trasporti conto proprio e conto terzi, con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 75 q.li) deve avvenire, come risaputo, trascorsi 60 giorni dalla presentazione all’Ufficio delle Dogane (dimostrabile con la ricevuta della raccomandata di spedizione, o con il timbro di protocollo dell’Agenzia delle Dogane).

Qualora la compensazione sia avvenuta prima che siano trascorsi i 60 giorni, da chiarimenti avuti dall'Agenzia delle Dogane, risulta che, sulla base di una nota interna inviata agli uffici periferici, è previsto il recupero degli interessi effettuato al saggio legale, ai sensi dell'articolo 1284 codice civile.

Tuttavia, ciò che è più importante e grave, è che nella stessa nota interna è precisata l'applicazione della sanzione da € 500 a € 3.000 prevista dall'articolo 50, c.1, decreto legislativo n. 504/95.

Si tratta di una sanzione amministrativa generica applicabile nei casi di violazione in materia di accisa.

Pertanto, i 60 giorni devono essere tassativamente trascorsi prima dell’utilizzo in compensazione degli importi derivanti dalle accise.

 

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