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13-08-2015

RITARDATI PAGAMENTI: INTERESSI (D.LGS. 231/2002)

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Il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 168 del 22/07/15, ha determinato, per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2015, il saggio di interesse del 8,05% ai casi di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali. Il saggio è riferito alle ipotesi di mancato rispetto dei termini di pagamento nei contratti conclusi tra imprese o fra imprese e pubbliche amministrazioni. Si ricorda che la normativa prevede che gli interessi decorrono automaticamente a favore del creditore a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento pattuito come da contratto nella misura del saggio pubblicato periodicamente e maggiorato di otto punti percentuali (ex D.Lgs. 192/2012), e questo a partire dal 01/01/2013. Si fa presente che se non è stato stabilito un termine per il pagamento, si applica il termine legale di trenta giorni decorrente dalla data di ricevimento della fattura o dell’equivalente richiesta di pagamento. Per quanto concerne specificatamente la cessione di prodotti agro-alimentari, la legge stabilisce inderogabilmente il termine tassativo di pagamento di 30 giorni se si tratta di prodotti deteriorabili, e di 60 giorni per gli altri prodotti agro-alimentari; inoltre, per i prodotti agroalimentari, il tasso per il semestre luglio/dicembre 2015 è fissato al 10,05%.

Si ricorda che gli interessi si calcolano moltiplicando i giorni di ritardo del pagamento nel semestre per l’importo del credito insoluto e dividendo poi il risultato per 365 giorni.

Infine, per quanto concerne la prova dell’invio della fattura, o per eventuali solleciti, si informa che sul sito www.infoimprese.it si può trovare l’indirizzo della posta elettronica certificata (PEC) di qualsiasi impresa italiana, individuale o società che sia; pertanto, in tal modo, l’invio della fattura in allegato, o il sollecito, avviene con una raccomandata legalmente riconosciuta.

 

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Ufficio Categorie – Marcello Zorzetti