NEWS Scheda

15-03-2016

COMPARTO COSTRUZIONI: NOTIZIE IMPORTANTI

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Reverse charge anche per piccole opere di ampliamento

Il viceministro dell’Economia, Enrico Morando, ha chiarito che, in caso di lavori di opere murarie nell’ambito di un ampliamento di un edificio, si applica il meccanismo dell’inversione contabile, il cosiddetto reverse charge. Come si ricorderà, la legge n. 190/2014 all’articolo 1, comma 629, ha disposto, a partire dal 1° gennaio 2015, l’estensione dell’obbligo di inversione contabile alle «prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici». Una successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 14/E del 27 marzo 2015, ha precisato che tale termine è utilizzato dal Legislatore in modo atecnico, in quanto l’articolo 3 del Testo Unico dell’edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), non menziona, infatti, la nozione di completamento, ma fa riferimento a interventi quali manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, e altro. In assenza di una definizione e ai fine di identificare le prestazioni da assoggettare al reverse, la citata circolare aveva individuato all’interno della più ampia categoria 43.3 «completamento e finitura di edifici» della classificazione ATECO 2007, i seguenti codici attività:

43.31.00 Intonacatura e stuccatura;

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di «arredi» deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili-muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. «completamento di edifici».

Pertanto, si chiarisce nella risposta, l’attività dell’impresa che effettua lavori di opere murarie per il committente, nell’ambito di un ampliamento di un edificio, rientrante nel codice attività 43.39.01 «altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.», se riferita ad edifici, deve essere assoggettata al meccanismo dell’inversione contabile e comporta, dunque, che i prestatori dei servizi emettano fattura senza addebito d’imposta.

Diversamente, sono esclusi dalla inversione contabile le prestazioni caratterizzate dal codice 41.2costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, che include la vera a propria attività di realizzazione “completa” di edifici eseguiti per conto proprio o per conto terzi e poi venduti.

 

IMPORTANTE SONDAGGIO: SIETE INTERESSATI A LAVORARE PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEL FRIULI VENEZA GIULIA E DEL VENETO ORIENTALE? VI INTERESSANO I PERMESSI DI COSTRUZIONE RILASCIATI DAI COMUNI?

Il nuovo Codice Appalti (vedi notizie successive) offrirà, rispetto al passato, maggiori opportunità di partecipazione alle opere pubbliche da parte delle piccole imprese. Premesso ciò, la Confartigianato Imprese del Veneto Orientale ha la possibilità di fornire alle imprese interessate un servizio di informazione sulle gare indette dalle Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Città Metropolitana, ASL, Istituti scolastici, etc. etc.) del vicino Friuli Venezia Giulia e del Veneto Orientale, inclusi i piccoli interventi di ristrutturazione e manutenzione. Inoltre, sarà possibile avere anche informazioni sui permessi di costruzione rilasciati, informazioni che possono essere utili per proporre la propria impresa e formulare eventuali offerte.

Tuttavia, ci è necessario avere un riscontro sull’effettivo interesse a tale servizio da parte delle imprese associate e, pertanto, si chiede di comunicarlo inviando una e-mail a categorie@coveor.it (scrivendo semplicemente “interessati al servizio informazione gare, appalti, permessi costruzione Friuli-Veneto Orientale”), oppure telefonando all’Ufficio Categorie tel. 0421284961. Il sondaggio si chiuderà il 31 marzo ’16.

 

Nuovo Codice Appalti: prime valutazioni di ANAEPA-Confartigianato

Come già anticipato, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il nuovo “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”, il decreto legislativo unico che recepisce le direttive europee sugli appalti e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dopo l'approvazione della delega da parte del Parlamento del 14 gennaio scorso. Non è previsto come in passato, un regolamento di esecuzione e di attuazione, ma l’emanazione di linee guida di carattere generale, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. In attesa di conoscere nel dettaglio le disposizioni del decreto varato dal Governo, il Presidente ANAEPA Confartigianato Edilizia Arnaldo Redaelli dà un giudizio parzialmente positivo alla riforma: “Abbiamo l’occasione per cambiare passo e valorizzare il ruolo delle piccole imprese nel mercato degli appalti pubblici, a condizione che la normativa di minuta attuazione sia coerente con i principi della legge delega che ritroviamo nel decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri”. “Il testo – sottolinea Redaelli – recepisce le sollecitazioni della Confederazione per attuare, finalmente, il principio “Think Small First” (“Pensare innanzitutto al piccolo”) dello Small Business Act”. In particolare, il Presidente Redaelli segnala una serie di aspetti previsti nell’attuazione della delega: l’obbligo, da parte della stazione appaltante, del pagamento diretto dei subappaltatori alle microimprese e in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o su richiesta del subappaltatore; la suddivisione in lotti di lavorazione o prestazionali per garantire alle micro e piccole imprese l’effettiva possibilità di partecipare agli appalti; la restituzione alle imprese della libertà di scelta del contratto da applicare; misure premiali per i concessionari che coinvolgano le Pmi negli appalti; l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento; la possibilità di ricorso generalizzato al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; l’esclusione del ricorso al solo criterio del massimo ribasso per le gare ad alta intensità di manodopera; la riduzione degli oneri documentali a carico delle imprese in un’ottica di semplificazione; per il subappalto l’eliminazione dell’obbligo di nominare la terna nel sottosoglia. Nel testo vi sono tuttavia alcune criticità: secondo il Presidente Redaelli, occorrerà intervenire su una consistente riduzione delle tariffe di attestazione rilasciate dalle SOA, dal momento che non verrà innalzata la soglia di 150.000 euro. Il mancato aumento della soglia per gli appalti SOA, che nei testi della scorsa settimana era stato indicato in 1 milione di euro, è stato infatti ricondotto al livello attestato sulla vecchia soglia. Senza una robusta riduzione delle tariffe, “rimarrà come il segno di una occasione mancata per favorire le micro e piccole imprese nella partecipazione agli appalti”. Infine, segnala il Presidente di ANAEPA, il decreto legislativo approvato dal Governo tradisce la chiarezza del principio, contenuto nella legge delega, di privilegiare le imprese a Km zero puntando sulle aziende di prossimità rispetto al luogo di esecuzione. La misura appare contenuta in modo sfumato nel nuovo art. 95 sui criteri di aggiudicazione al comma 13, con il limite dell’eccessiva discrezionalità che viene concessa alla Stazione Appaltante: “Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente, nonché in relazione a beni, lavori, servizi che presentano un minore impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori e sull’ambiente e per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione”.

 

Milleproroghe, anticipo del 20% fino a luglio

Via libero definitivo dal Senato al disegno di legge di conversione del decreto “Milleproroghe” (n. 210/2015) che contiene un’importante misura per le imprese dell’edilizia che soffrono di una perdurante crisi di liquidità: si tratta dell’articolo 7 comma 1 che proroga di 7 mesi, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, il termine (previsto dall'art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 192/2014) fino al quale è elevata, dal 10% al 20%, l'anticipazione dell’importo contrattuale in favore dell'appaltatore, per i contratti relativi a lavori, affidati a seguito di gare bandite, o di altra procedura di affidamento avviata. Nel ddl, tra gli interventi per la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, sono contenute diverse misure per l'edilizia, le infrastrutture, il territorio, la casa: il comma 2 (articolo 7) estende sempre al 31 luglio 2016, i termini previsti dai commi 9-bis e 15-bis, dell'art. 253 del Codice dei contratti pubblici (D lgs. 163/2006), che fissano la scadenza di deroghe alla dimostrazione dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento. La lettera b-bis) del comma 2, aggiunta nel corso dell'esame alla Camera, prevede la medesima proroga, al 31 luglio 2016, del termine (previsto dal comma 20-bis del citato art. 253) fino al quale le stazioni appaltanti possono applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai contratti di lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro e di servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro (c.d. contratti sotto-soglia, cioè di importo inferiore alle soglie comunitarie). Il comma 3 proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la disciplina transitoria di cui dall'art. 189, comma 5, del Codice dei contratti che disciplina la qualificazione del contraente generale, ovvero soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria, al quale è affidata la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera. Il comma 5, con norma di carattere transitorio, prevede che il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni. Ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, il comma 4-bis, inserito dalla Camera dei deputati, sposta fino al 31 luglio 2016 la possibilità per le imprese di dimostrare il requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, facendo riferimento ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Il comma 7 infine interviene differendo di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni che sopprimono l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria.

 

Irrilevante regolarizzazione postuma per Durc negativo

Con le sentenze n. 5 e 6 del 29 febbraio scorso, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha escluso regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali del DURC fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva. Il Consiglio di Stato precisa che l’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione ai fini della partecipazione alla gara d’appalto. L’incameramento della cauzione provvisoria, previsto dall’art. 48 del Codice dei contratti pubblici, costituisce quindi una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti. Tale misura, pertanto, risulta insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che ha dato causa all’esclusione. Con una precedente ordinanza (n. 4540 del 29 settembre 2015), la Quarta Sezione del Consiglio di Stato aveva rimesso all’Adunanza Plenaria la questione se l’obbligo degli Istituti previdenziali di invitare l’interessato alla regolarizzazione del DURC sussiste anche nel caso in cui la richiesta provenga dalla stazione appaltante in sede di verifica della dichiarazione resa dall’impresa. In altri termini, se la mancanza dell’invito alla regolarizzazione impedisca di considerare come “definitivamente accertata” la situazione di irregolarità contributiva. L’adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, confermando il proprio precedente orientamento, afferma che l’assenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale alla data di presentazione dell’offerta costituisce causa di esclusione, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva.

 

AREA PROMOZIONE E SVILUPPO

Ufficio Categorie - Marcello Zorzetti