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30-03-2016

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DERIVANTI DELLE ATTIVITA’ DI ACCONCIATURA, ESTETICA TATUAGGIO E PIERCING


Con il Decreto legge 6/12/2011 n.201 "salva-Italia" sono state adottate semplificazioni per rifiuti pericolosi prodotti dalle imprese del comparto del Benessere. Nella sostanza i soggetti che svolgono attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo non sono più soggetti all’obbligo di registrazione sul registro dei rifiuti di carico e scarico della dichiarazione ambientale annuale (MUD). Tali adempimenti si intendono assolti attraverso la compilazione e la conservazione, in ordine cronologico, dei formulari per il trasporto dei rifiuti, che vengono appunto utilizzati durante la fase dello smaltimento dei rifiuti in questione.

Ma in queste attività i rifiuti pericolosi prodotti non sono solo quelli a rischio infettivo ma potrebbero anche essere altri quali ad esempio le bombolette spray, le lacche o i tubetti contenenti le tinte o prodotti scaduti. Tali rifiuti non possono essere smaltiti con il servizio di raccolta pubblica, ma devono essere consegnati a ditte autorizzate.

A questo punto si pone il problema di capire quando si devono considerare tali rifiuti come pericolosi. Nel caso in esame si tratta di imballaggi che se etichettati con uno o più dei simboli sotto riportati devono essere classificati come rifiuti pericolosi, in quanto imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze. Nella più ampia interpretazione la “contaminazione” avviene anche solo per il fatto di aver contenuto sostanze pericolose.

Pertanto, si ribadisce che le suddette bombolette spray non possono essere assimilate ai rifiuti urbani e smaltite con il “secco non riciclabile”, ma devono essere smaltiti a cura e spese del produttore tramite aziende autorizzate.