Oggetto: NUOVO Accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza
24-06-2025
Vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio u.s. è stato
pubblicato il nuovo Accordo Stato – Regioni che disciplina la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’Accordo, pur confermando sostanzialmente l’impostazione di quelli precedenti, che contestualmente vengono abrogati, contiene alcune rilevanti innovazioni, tra le quali si segnalano:
• la formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
• l’individuazione di nuove attrezzature tra quelle per cui è prevista la
formazione teorico – pratica ai sensi dell’articolo 73 del D.Lgs. n. 81/2008
(carro raccogli frutta; caricatori per la movimentazione dei materiali; carroponte);
• la formazione per chi opera all’interno degli ambienti confinati ;
Rispetto ai contenuti dell’Accordo, per la cui puntuale disamina si rinvia al testo dell'Accordo, si evidenzia in primo luogo l’introduzione della formazione per i datori di lavoro (che non svolgono direttamente i compiti di RSPP) con la previsione di un corso di 16 ore.
Per i cantieri è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore attraverso il quale il
datore di lavoro dell’impresa affidataria dovrà acquisire conoscenze e competenze relative all’organizzazione, agli obblighi e alle procedure tipiche dei cantieri mobili e temporanei.
- L’aggiornamento, invece, dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore.
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è, inoltre, quello relativo alle tempistiche per l’adempimento dell’obbligo formativo da parte dei datori di lavoro, tale punto di vista, le disposizioni transitorie contenute nella Parte VII dell’Accordo prevedono esplicitamente che l’obbligo formativo dovrà essere assolto entro due anni dall’entrata in vigore – avvenuta con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - del provvedimento.
A tal fine, si prevede anche il riconoscimento dei corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo, i cui contenuti siano conformi alle nuove previsioni. In tal caso, quindi, dovrà essere avviato solo il percorso relativo all’aggiornamento, per la cui decorrenza è necessario prendere a riferimento la data di fine corso riportata nell’attestato.
In termini più generali, l’Accordo pur essendo entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non impone un immediato adeguamento alle nuove previsioni sia in virtù del riconoscimento dei crediti formativi pregressi sia alla luce della disciplina transitoria.
In particolare, fatto salvo quanto già evidenziato per la formazione dei datori di lavoro, si prevede che:
• in fase di prima applicazione e comunque per un anno dall’entrata in vigore potranno essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi previgenti;
• per i preposti è riconosciuto un credito formativo totale per i percorsi
formativi effettuati in vigenza dell’Accordo del 2011, mentre l’obbligo di
aggiornamento, nell’ipotesi in cui il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla stessa;
• il corso di formazione per gli ambienti confinati deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;
• i corsi di formazione relativi alle nuove attrezzature (macchine agricole
raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti)
devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore.
Si rilevano, infine, poche novità in materia di formazione per i lavoratori , rispetto ai quali rimane la distinzione tra imprese a rischio basso, medio e alto secondo la classificazione per codici ATECO, nonché le durate minime dei percorsi formativi (4 ore di formazione generale per tutti i settori integrate dalla formazione specifica di 4, 8 e 12 ore a seconda del livello di rischio) e dell’aggiornamento (6 ore con cadenza quinquennale).
Riguardo i corsi per lavoratori si segnala, tuttavia, un aspetto che dovrà essere ulteriormente approfondito ovvero la mancata conferma della possibilità (prevista dai precedenti Accordi) di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione qualora non fosse stato possibile erogare il corso anteriormente o contestualmente all’assunzione.
Cordiali saluti.