RENTRI

Confartigianato-Imprese
Veneto Orientale


SEDE PRINCIPALE PORTOGRUARO
Area Promozione e Sviluppo d'impresa UFFICIO AMBIENTE
INDIRIZZO Via Camillo Valle, 42
Portogruaro (VE)
ORARI Lunedì - Venerdì
8.30-12.30/14.00-18.00

RENTRI: Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.Ri.) è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (M.A.S.E.) fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti, prevedendo la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti che potranno essere utilizzabili anche per l’eventuale attività di vigilanza e controllo.
Sarà attivo dal 13 febbraio 2025 portando una serie di novità riguardanti organizzazione, movimentazione e tracciabilità dei rifiuti in Italia. Rimane inteso che tutti i soggetti già obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti dovranno continuare ma con le nuove modalità previste dal RENTRI.

Le novità del RENTRI

I format del Registro di Carico e scarico dei rifiuti e del Formulario di Identificazione dei rifiuti cambiano integralmente dal 13 febbraio 2025.


Registro carico e scarico rifiuti

Cosa rimane uguale

Rimane immutato l’art.190 del Testo Unico Ambientale riguardante gli obblighi connessi alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, in particolare per quanto riguarda:

  • i soggetti obbligati ed esonerati
  • il luogo di detenzione del registro di carico e scarico
  • i tempi di annotazione dei movimenti di carico e/o di scarico
  • il periodo di conservazione del registro (3 anni dalla data di ultima movimentazione)
  • la possibilità per le associazioni di categoria di tenere il registro di carico e scarico per conto dei propri associati.

Cosa cambia

  • la vidimazione e la tenuta del registro rifiuti in forma digitale, in funzione dello scaglione di appartenenza ovvero a partire dalla data di iscrizione.
  • trasmissione al RENTRI dei dati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione. Nel caso in cui non ci siano nuove annotazioni nel mese di riferimento, non è necessaria alcuna trasmissione.
  • viene stabilito un unico modello di registro non più differenziato per altre categorie, ad esempio per gli intermediari.
  • vengono introdotte nuove tipologie di movimenti, ad esempio le rettifiche, cioè modifiche di dati già inseriti con una registrazione specifica prima della trasmissione al RENTRI.

Formulario di identificazione dei rifiuti

Cosa rimane uguale

Il formulario rimane immutato riguardo:

  • i soggetti obbligati ed esonerati dall’emissione del F.I.R.
  • la possibilità in determinati casi di sostituire il F.I.R. con documenti alternativi
  • la responsabilità di ogni operatore riguardo le operazioni inserite nella parte di propria competenza.

Cosa cambia

A partire dal 13 febbraio 2025

  • sarà obbligatorio il nuovo modello di F.I.R. per tutti gli operatori
  • i F.I.R., sia cartacei che digitali, dovranno essere vidimati digitalmente.

A partire dal 13 febbraio 2026:

  • tutti gli iscritti al RENTRI dovranno usare esclusivamente F.I.R. in formato digitale
  • i dati relativi ai F.I.R. per rifiuti pericolosi dovranno essere inviati al RENTRI.

Il nuovo modello F.I.R.

  • Il nuovo modello F.I.R. include due copie fotostatiche firmate da produttore e trasportatore: una resta al produttore e una accompagna il rifiuto durante il trasporto, con una copia successivamente trasmessa al produttore una volta firmata dal destinatario. La vidimazione del modello aggiornato sarà gestita digitalmente attraverso il RENTRI, sostituendo il sistema ViViFir, e include nuove sezioni, come quelle per annotare soste tecniche o trasbordi.
  • Anche i soggetti non iscritti devono utilizzare il nuovo modello e registrarsi al RENTRI come “Produttori di rifiuti non iscritti” per emettere il primo F.I.R.


Dal 13 febbraio 2026, i produttori registrati al RENTRI dovranno emettere il F.I.R. in digitale e inviarne i dati al sistema: in questo caso, il destinatario del rifiuto sarà responsabile della trasmissione datata e firmata a tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione.

 

I soggetti coinvolti

Prima dell’iscrizione al RENTRI i soggetti obbligati devono effettuare la registrazione al portale.


Soggetti tenuti all’iscrizione

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  • i produttori di rifiuti pericolosi ed i produttori di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • i Comuni o loro Consorzi e le Comunità Montane, con riferimento ai rifiuti pericolosi

Soggetti non obbligati all’iscrizione

  • gli Enti o imprese che hanno fino a 10 dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi
  • a prescindere dal numero di dipendenti, enti o imprese dalle attività di scavo, costruzione e demolizione produttrici di rifiuti non pericolosi
  • Enti o imprese con produzione di rifiuti derivanti da attività commerciali, di servizio e sanitarie.

I soggetti esonerati per i quali non decorre l’obbligo di iscrizione, possono iscriversi al RENTRI volontariamente e potranno cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo. In quest’ottica dovranno comunque rispettare quanto disposto dal regolamento medesimo.


Tempistiche, registrazione e iscrizione al RENTRI

Dalla data di entrata in vigore del RENTRI, l’iscrizione da parte dei soggetti obbligati, va effettuata secondo le tempistiche riportate in tabella.
Per il completamento dell’iscrizione è necessario procede al pagamento per ogni unità locale dei seguenti importi:

  • diritto di segreteria pari a 10,00 €
  • contributo annuale che varierà a seconda dello scaglione di appartenenza, come da tabella di riferimento che segue.

Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale dovrà essere versato entro il 30 aprile di ciascun anno.


CATEGORIA ISCRIZIONE CONTRIBUTO
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (rientrano in questa fattispecie anche i gestori ambientali operanti nel settore rifiuti) Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 100,00 € il primo anno e
60,00 €
per ogni annualità successiva
Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti Dal 15 giugno 2024 ed entro il 14 agosto 2025 50,00 € il primo anno e
30,00 €
per ogni annualità successiva
Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti, obbligati ai sensi dell’art. 12, comma 1. Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 15,00 € il primo anno e
10,00 €
per ogni annualità successiva


È bene ricordare che la mancata osservazione o le incongruità con quanto stabilito dall’operatività del RENTRI possono comportare sanzioni amministrative anche pesanti (fino ai 10mila euro nel caso si gestissero rifiuti pericolosi) con il rischio anche di risvolti penali.

Periodo transitorio

Dal 13/02/2025, le ditte obbligate ad iscriversi al RENTRI a decorrere dal 14/08/2025 o dal 13/02/2026, dovranno tenere il registro rifiuti cartaceo utilizzando il nuovo modello Ministeriale fino alla data in cui decorre l’obbligo dell’iscrizione al RENTRI. Questo significa che entro il 13/02/2025 dovranno provvedere alla vidimazione del nuovo registro. Il nuovo registro rifiuti può essere scaricato gratuitamente e senza alcuna registrazione/iscrizione dal sito del RENTRI.

Il supporto di Confartigianato Imprese Veneto Orientale

L’ufficio Ambiente di Confartigianato Imprese Veneto Orientale gestisce, da circa 10 anni, il sistema “Gestambiente,” una piattaforma gestionale aggiornata e allineata alle nuove normative del RENTRI, per aiutare le imprese a rispettare le normative sui registri di carico e scarico dei rifiuti.
Secondo il Testo Unico Ambientale, le imprese che producono meno di 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi o 4 tonnellate di rifiuti pericolosi possono affidare la gestione del registro a organizzazioni di categoria, che si occupano di aggiornare i dati su base mensile. In tal caso l’azienda deve tenere presso la propria sede una copia dei dati trasmessi e le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne fa richiesta.

ATTENZIONE

La normativa esclude soggetti terzi, come studi professionali o società di consulenza, dal poter gestire questi registri. Affidarli a tali soggetti comporta rischi di sanzioni, poiché solo le organizzazioni di categoria o le loro società di servizi sono autorizzate dalla legge per questa gestione.


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