Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.Ri.) è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (M.A.S.E.) fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti, prevedendo la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti che potranno essere utilizzabili anche per l’eventuale attività di vigilanza e controllo.
Sarà attivo dal 13 febbraio 2025 portando una serie di novità riguardanti organizzazione, movimentazione e tracciabilità dei rifiuti in Italia. Rimane inteso che tutti i soggetti già obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti dovranno continuare ma con le nuove modalità previste dal RENTRI.
I format del Registro di Carico e scarico dei rifiuti e del Formulario di Identificazione dei rifiuti cambiano integralmente dal 13 febbraio 2025.
Rimane immutato l’art.190 del Testo Unico Ambientale riguardante gli obblighi connessi alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, in particolare per quanto riguarda:
Il formulario rimane immutato riguardo:
A partire dal 13 febbraio 2025
A partire dal 13 febbraio 2026:
Dal 13 febbraio 2026, i produttori registrati al RENTRI dovranno emettere il F.I.R. in digitale e inviarne i dati al sistema: in questo caso, il destinatario del rifiuto sarà responsabile della trasmissione datata e firmata a tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione.
Prima dell’iscrizione al RENTRI i soggetti obbligati devono effettuare la registrazione al portale.
I soggetti esonerati per i quali non decorre l’obbligo di iscrizione, possono iscriversi al RENTRI volontariamente e potranno cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo. In quest’ottica dovranno comunque rispettare quanto disposto dal regolamento medesimo.
Dalla data di entrata in vigore del RENTRI, l’iscrizione da parte dei soggetti obbligati, va effettuata secondo le tempistiche riportate in tabella.
Per il completamento dell’iscrizione è necessario procede al pagamento per ogni unità locale dei seguenti importi:
Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale dovrà essere versato entro il 30 aprile di ciascun anno.
| CATEGORIA | ISCRIZIONE | CONTRIBUTO |
|---|---|---|
| Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (rientrano in questa fattispecie anche i gestori ambientali operanti nel settore rifiuti) | Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 | 100,00 € il primo anno e 60,00 € per ogni annualità successiva |
| Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti | Dal 15 giugno 2024 ed entro il 14 agosto 2025 | 50,00 € il primo anno e 30,00 € per ogni annualità successiva |
| Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti, obbligati ai sensi dell’art. 12, comma 1. | Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 | 15,00 € il primo anno e 10,00 € per ogni annualità successiva |
È bene ricordare che la mancata osservazione o le incongruità con quanto stabilito dall’operatività del RENTRI possono comportare sanzioni amministrative anche pesanti (fino ai 10mila euro nel caso si gestissero rifiuti pericolosi) con il rischio anche di risvolti penali.
Dal 13/02/2025, le ditte obbligate ad iscriversi al RENTRI a decorrere dal 14/08/2025 o dal 13/02/2026, dovranno tenere il registro rifiuti cartaceo utilizzando il nuovo modello Ministeriale fino alla data in cui decorre l’obbligo dell’iscrizione al RENTRI. Questo significa che entro il 13/02/2025 dovranno provvedere alla vidimazione del nuovo registro. Il nuovo registro rifiuti può essere scaricato gratuitamente e senza alcuna registrazione/iscrizione dal sito del RENTRI.
L’ufficio Ambiente di Confartigianato Imprese Veneto Orientale gestisce, da circa 10 anni, il sistema “Gestambiente,” una piattaforma gestionale aggiornata e allineata alle nuove normative del RENTRI, per aiutare le imprese a rispettare le normative sui registri di carico e scarico dei rifiuti. Secondo il Testo Unico Ambientale, le imprese che producono meno di 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi o 4 tonnellate di rifiuti pericolosi possono affidare la gestione del registro a organizzazioni di categoria, che si occupano di aggiornare i dati su base mensile. In tal caso l’azienda deve tenere presso la propria sede una copia dei dati trasmessi e le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne fa richiesta.
ATTENZIONE
La normativa esclude soggetti terzi, come studi professionali o società di consulenza, dal poter gestire questi registri. Affidarli a tali soggetti comporta rischi di sanzioni, poiché solo le organizzazioni di categoria o le loro società di servizi sono autorizzate dalla legge per questa gestione.