Amianto
La presenza di amianto, in qualsiasi luogo o impianto, di per sé non è pericolosa. Lo diventa nel momento in cui si presenta la possibilità che le fibre di amianto possano essere sprigionate nell'aria e inalate, in questo caso anche la presenza di amianto va debitamente trattata nel Documento Valutazione Rischi.
Per una corretta valutazione del "rischio amianto" è necessario procedere ad una analisi ambientale che sappia individuare la misura di concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse applicando anche specifiche procedure come il calcolo del c.d. Indice Versar in grado di stabilire anche il grado di probabilità che l'amianto presente (ad esempio in coperture o friabili indoor) possa degradare o deteriorarsi durante le normali attività lavorative.
Effettuata la valutazione del rischio di rilascio di fibre di amianto, il responsabile per il controllo e la manutenzione, qualora riscontri una concentrazione elevata di fibre aerodisperse data dalla presenza di materiali in cattivo stato di conservazione, dovrà procedere alla bonifica dei luoghi.
Biologico
La valutazione del rischio biologico attiene all'adozione di una serie di misure tecniche preventive e di contenimento volte ad identificare l'eventualità di un possibile contagio, valutando tanto il pericolo quanto il potenziale danno conseguente all'esposizione ad agenti biologici.
La c.d. pericolosità biologica di un luogo di lavoro o di una specifica attività lavorativa consiste tanto nell'esposizione al pericolo di contagio (intensità e durata dell'esposizione) quanto nella frequenza di esposizione e nel numero di soggetti coinvolti. La rilevazione preventiva degli eventi accidentali che possono portare ad una contaminazione con agenti biologici potenzialmente infettivi è l'unica condotta idonea a configurare un corretto processo di valutazione del rischio e prevenzione dell'insorgere di danni da infezione a carico dei lavoratori, consentendo una prima dicotomia tra rischio biologico osservato (danni già verificatisi) e rischio biologico atteso (stime di danni potenziali).
Campi Elettromagnetici
Il rischio da campo elettromagnetico è un rischio per la salute dei lavoratori catalogato tra i rischi da Agenti Fisici nell'ambito delle radiazioni non ionizzanti. Consistendo la valutazione dei rischi nell'esame sistematico e nell'individuazione, nell'ambito delle attività lavorative, di tutte le possibili cause di danno con l'obiettivo di eliminare o ridurre al minimo le possibilità che si verifichino eventi lesivi della salute dei lavoratori, anche per quanto riguarda il rischio elettromagnetico è necessario individuare le cause di esposizione, le sorgenti del pericolo, il numero di soggetti coinvolti, i metodi per la misurazione delle onde emesse e, infine, predisporre i provvedimenti atti a ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori e dei soggetti terzi.
La valutazione e la misurazione dell'esposizione a campi elettromagnetici devono essere eseguite in aderenza con le norme europee standard emanate dal Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica.
Cancerogeno
Per i lavoratori esposti ad agenti chimici cancerogeni il rischio di contrarre malattie degenerative quali alcuni tipi di neoplasie è argomento davvero serio al quale occorre avvicinarsi con il giusto approccio. L'art. 244 del D.lgs. 81/08 pone i cardini normativi per l'istituzione di un Registro Nazionale dei tumori di origine professionale.
In particolare, il comma 3 specifica che presso l'Ispesl "è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate" ai casi di mesotelioma, di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali e di altre neoplasie. Tale registro viene tenuto e aggiornato grazie al monitoraggio effettuato dai Centri Operativi Regionali dell'ISPESL, deputati appunto all'osservazione e al continuo controllo dei casi di tumore lavoro-correlato.
Chimico
Per le attività che utilizzano o manipolano sostanze ovvero preparati che possano mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori è necessario procedere a norma del
Titolo IX del D.lgs. 81/08 alla
valutazione rischio chimico.
In particolare, è l'
art. 223 del D.lgs. 81/08 a prevedere l'
obbligo per il datore di lavoro di determinare la presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro provvedendo affinché i rischi chimici vengano eliminati o ridotti al minimo e dotando naturalmente il personale lavoratore di adeguati dispositivi di protezione individuale che possano in qualche modo ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza degli stessi.
Oltre ciò il datore di lavoro è tenuto a fornire
un'adeguata informazione ai lavoratori sui rischi e a predisporre idonei piani di intervento in caso di emergenza.
Per informazioni dettagliate visita il sito web interamente dedicato al rischio chimico nei luoghi di lavoro:
www.valutazionerischiochimico.it
Elettrico
Il D.lgs. 81/08 come modificato dal D.lgs. 106/09 ha introdotto specifiche prescrizioni sulla valutazione del cosiddetto "Rischio Elettrico". In particolare, il Capo III "Impianti e apparecchiature elettriche" del Titolo III "Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale" illustra e precisa quelli che sono gli obblighi del datore di lavoro in relazione alla presenza di rischi di natura elettrica.
Da sottolineare l'introduzione di pesanti sanzioni a carico del datore di lavoro per la mancata valutazione del rischio elettrico: arresto da tre a sei mesi ovvero l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Inoltre, sono previste sanzioni anche nel caso in cui, effettuata la valutazione del rischio elettrico, il datore di lavoro non adotti misure tecniche ed organizzative volte alla eliminazione o alla riduzione del rischio: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1000 a 4800 euro.
Ergonomico
Per Ergonomia si intende la scienza che studia l'attività umana in relazione delle condizioni ambientali, funzionali, logistiche e organizzative in cui essa si esplica. In poche parole nasce con l'intento di far rispettare nella fase di progettazione di oggetti, strumenti, ambienti, servizi e ambienti di vita e di lavoro quegli accorgimenti che tutelano la vita e la salute dei lavoratori sviluppando nello stesso tempo la produttività, l'efficienza e l'affidabilità dei sistemi di correlazione uomo-macchina.
Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro il rischio ergonomico attiene ad alcune pratiche e prassi quotidiane quali: movimenti ripetuti degli arti, movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue, fatica mentale derivante dall'uso di videoterminali che possono portare al sopraggiungere di veri e propri effetti patologici sia traumatici (e quindi acuti) che cronici.
Esplosione
Il Titolo XII del D.lgs. 81/08 regola la protezione dalle Atmosfere Esplosive definendo gli ambiti di applicazione e le misure di tutela che il datore di lavoro deve mettere in campo. Per Atmosfere Esplosive si intende "una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta." Assolvendo all'obbligo generale di valutazione rischi previsto dall'art. 17 del D.lgs. 81 il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi specifici derivanti dalla possibile presenza ovvero dalla possibile creazione di atmosfere esplosive nel DVR, predisponendo i provvedimenti necessari affinché il lavoro possa essere svolto in condizioni di sicurezza anche fornendo adeguata formazione e corretta informazione al personale lavoratore esposto al rischio esplosione.
Fulminazione
Con l'entrata in vigore del D.lgs. 81/08 vengono abrogate alcune norme contenute nel DPR 547/55 inerenti le scariche atmosferiche. Le norme che oggi regolano la materia riguardante il rischio da fulminazione sono l'art. 29 che obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione dei rischi (ergo anche i rischi dovuti ai fulmini) e l'art. 84 che specifica che il datore di lavoro "provvede affinché gli edifici, gli impianti [...] siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche". Le norme tecniche di riferimento sono quelle contenute nei documenti normativi CEI EN 62305/ 1-4. Tali norme introducono criteri in base ai quali è possibile individuare le misure di protezione da adottare, le tipologie di danno che possono verificarsi in base all'entità della corrente di fulmine, i metodi di analisi del rischio fulminazione, i principi per la progettazione e la manutenzione delle misure di protezione al fine di ridurre i rischi sia per le persone che per gli impianti elettrici.
Incendio
Ogni anno migliaia di persone in Italia sono vittime di incidenti sul lavoro. È questo il motivo per cui il processo di valutazione dei rischi all'interno dell'azienda rappresenta il punto fondamentale del processo di sicurezza dei luoghi di lavoro. Come sappiamo il rischio incendio rappresenta uno dei rischi principali all'interno di qualsiasi luogo di lavoro.
Valutare il rischio incendio significa procedere al corretto confronto dello stato delle strutture, degli impianti e dei luoghi con criteri generali e misure tecniche di prevenzione incendi.
Per misure tecniche e criteri generali si intendono quei provvedimenti e quegli accorgimenti volti tanto a ridurre le probabilità dell'insorgere dell'incendio quanto a limitare le conseguenze dell'incendio stesso. Anche da queste poche nozioni relative al rischio incendio si deduce come la prevenzione sia elemento essenziale e fondamentale di qualsiasi processo di sicurezza.
Interferenze
Nel caso di affidamento di lavori in appalto a ditte o lavoratori autonomi all'interno dell'azienda ovvero all'interno di una singola unità produttiva il datore di lavoro, oltre che a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo e a fornire dettagliate informazioni sui rischi presenti nell'azienda, deve procedere all'elaborazione di un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare, ovvero ridurre al minimo i rischi da interferenze che possono verificarsi tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'opera complessiva. Nei casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente dei lavori stessi (es. subappalto) il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione.
Lavoratrici gestanti
Premessa fondamentale nell'approccio alla valutazione dei rischi in caso di lavoratrici gestanti è il dettato della Comunicazione della Commissione delle
Comunità Europee del 5 ottobre 2000 in cui si afferma che "la gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana" ciò nonostante "condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza" o nel periodo di allattamento. Dunque, la prima fase della valutazione dei rischi deve attenere all'identificazione di tutti i rischi (agenti fisici, chimici, biologici, MVC, posture ecc.); una volta individuati occorre verificare se gli stessi rientrano in quelli che la normativa individua come pregiudizievoli per la salute della gestante o del bambino. Nella pratica, se i rischi compaiono tra quelli indicati dagli Allegati A e B del D.lgs. 151/01, allora sono vietati; se invece compaiono nell'Allegato C gli stessi devono essere oggetto di procedure qualitative e quantitative predisponendo le misure di prevenzione e protezione.
Lavoro notturno
Partendo dall'assunto che il lavoro notturno rappresenta, ipso facto, un fattore di rischio, si deduce la necessità che tale situazione sia presa in considerazione in sede di valutazione dei rischi in maniera stringente e specifica. Inoltre, sussistono precisi obblighi a carico del datore di lavoro soprattutto in merito all'informazione e alla formazione, alla sorveglianza sanitaria nonché alla puntuale previsione di specifiche misure di prevenzione e protezione, soprattutto per quanto riguarda, nei casi di lavoro notturno in solitario, l'organizzazione dei soccorsi nel caso di infortunio del lavoratore. In questi casi risulta indispensabile che il datore di lavoro determini le modalità di allarme e tempestivo intervento, nella fase di pianificazione del servizio di primo soccorso e gestione delle emergenze.
Movimentazione carichi
Con Movimentazione Manuale dei Carichi (abbr. MVC) si intendono le manovre di trasporto, dislocazione o sostegno di un carico compiute da uno o più lavoratori. Nella MVC vengono dunque ricomprese le azioni di sollevamento, deposito, tiraggio, spostamento di un carico. Il sovraccarico fisico ricade, in questi casi, sull'apparato muscolo-scheletrico determinando, potenzialmente e a lungo termine, patologie tanto acute quanto croniche: cervicalgie, lombalgie, discopatie, ecc. Anche in questo caso è obbligo del datore di lavoro procedere ad una corretta valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, predisponendo puntuali interventi al fine di dotare l'azienda di misure organizzative (postazioni ergonomiche, suddivisione dei carichi, ecc.) e mezzi tecnici (trans pallet, muletti ecc.) che riducano tali rischi.
Nel caso la movimentazione manuale risulti necessaria occorre che il lavoratore riceva una corretta informazione sui rischi derivanti da tali manovre.
Movimenti ripetitivi
Correlata alla valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi è la valutazione dei rischi legati a movimenti e sforzi ripetuti (molto frequenti, ad esempio, nelle attività artigianali). Nella fase di stima dei rischi vengono adottate procedure che permettono di individuare le postazioni lavorative maggiormente esposte. La check list OCRA è uno dei metodi che permette una valutazione rigorosa dei fattori di rischio biomeccanico determinando l'identificazione dei posti di lavoro maggiormente a rischio in relazione allo sforzo biomeccanico cui
vengono esposti gli arti superiori ed inferiori.
Radon
Il Radon è un elemento chimico radioattivo gassoso appartenente alla famiglia dei gas nobili. Dal 1988 il Radon è classificato dall'O.M.S. nel gruppo 1 degli agenti cancerogeni per l'uomo vista la sua facile solubilità nell'aria e nell'acqua. Ai fini di una corretta valutazione del rischio Radon occorre dunque conoscere la concentrazione dello stesso negli ambienti di lavoro. Attualmente in Italia esistono obblighi solo per i luoghi di lavoro individuati dal D.lgs. 241/2000. Le attività lavorativa maggiormente interessate dal fenomeno sono quelle effettuate in luoghi sotterranei, le attività in cava, l'industria estrattiva, stabilimenti termali, le miniere non uranifere.
Rumore
Con l'entrata in vigore del D.lgs. 81/2008 la valutazione del rischio rumore è parte integrante del documento di valutazione dei rischi. Il limite di esposizione giornaliera è ora fissato ad 87 dB (A). A norma dell'art. 192 del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. Vengono inoltre individuate tre categorie di rischio in funzione dei livelli di esposizione: rischio grave (oltre i 90 dB (A)), rischio consistente (tra gli 85 e i 90 dB), rischio lieve (tra 80 e 85 dB), rischio assente (inferiore a 80 dB). L'art. 193 impone l'obbligo, per il datore di lavoro, di dotare il personale lavoratore esposto a rischio rumore di specifici dispositivi di protezione individuale per i livelli di esposizione quotidiana superiori a 80 dB (A).
Stress lavoro - correlato
Con il termine stress si intende il complesso di reazioni di carattere adattivo che un organismo predispone qualora sia esposto a sollecitazioni esterne. Tali reazioni possono essere considerate fisiologiche nell'essere umano, ma in situazioni estreme e soprattutto nel caso in cui siano estese nel tempo, possono dar luogo a risposte patologiche da parte dell'organismo, traducendosi in disturbi diffusi tanto a livello fisico quanto a livello comportamentale e psicologico. La valutazione del Rischio stress lavoro correlato segue gli stessi principi e processi degli altri rischi e pericoli all'interno dei luoghi di lavoro. E quindi una volta individuate le fonti di stress occorre analizzare quali metodi e procedure predisporre per eliminare il rischio ovvero ridurlo al minimo. L'obbligo di procedere alla valutazione del rischio stress lavoro correlato è previsto a partire dal 1° gennaio 2011.
Vibrazioni
L'art. 202 del D.Lgs. 81/08 prescrive l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche dei lavoratori nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative. Tale valutazione può essere effettuata anche senza misurazioni, sulla base di banche dati accreditate (ISPESL, Regioni). La valutazione, con o senza misurazioni, dovrà essere effettuata con cadenza almeno quadriennale ed eseguita da personale tecnico qualificato. Il rapporto di valutazione dovrà precisare in dettaglio le misure di tutela adottate in base all'articolo 203 del Decreto.
Videoterminale
Il lavoro al videoterminale (VDT) è definito come svolgimento d'attività con interazione con il videoterminale, quali l'immissione dati, trasmissione dati, elaborazione di testi, ecc. Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare una valutazione della postazione lavorativa avendo soprattutto a riguardo i rischi per la vista, ai rischi derivanti dalla postura e dall'affaticamento fisico e mentale. Anche i rischi specifici del lavoro al videoterminale devono essere inseriti nel Documento Valutazione Rischi e il datore di lavoro deve adottare misure appropriate per eliminare o ridurre i rischi riscontrati predisponendo i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi previsti nell'allegato XXXIV al D.lgs. 81/08, nonché procedere ad una specifica informazione e formazione dei lavoratori VDT.
Laser radiazioni ottiche
Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro prevede indicazioni serrate e dettagliate anche per quanto riguarda il rischio derivante dall'utilizzo di laser e il rischio da radiazioni ottiche artificiali. È il Capo V del D.lgs. 81/08 (e conseguente
Allegato XXXVII) a occuparsi dell'argomento, in una sezione accolta definitivamente nella normativa italiana il 26 aprile 2010. Titolo della sezione:
“Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali".
Anche nei settori in cui si riscontri la presenza e l'utilizzo di laser si rende necessaria e obbligatoria una corretta valutazione del rischio e derivante inserimento di tale rischio nel documento obbligatorio di valutazione. Il datore di lavoro deve in particolare tener presente: il livello, la gamma, la durata delle lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche, i valori limite di esposizione, gli effetti sulla salute delle persone, i rischi dell'interazione con altre sostanze chimiche presenti, la possibilità di azioni di risanamento, sorgenti multiple di esposizione, la classificazione dei laser pertinente alla norma IEC, informazioni fornite dai fabbricanti.